
Fino a 1.500 di sconto per gli inquilini
Per chi è in affitto e abita nei comuni alluvionati possibile la rinegoziazione dei canoni di locazione fino a un massimo di 1500 euro; i minori incassi da parte del proprietario saranno coperti da fondi pubblici. Infatti, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto, con la Delibera n. 919 del 5 giugno 2023, una misura rivolta ai nuclei familiari affittuari che, nel maggio 2023, risiedevano o dimoravano abitualmente nei Comuni indicati nell’Allegato 1 al DL 61/2023 (Decreto Alluvione) relativa alla rinegoziazione dei termini dei contratti di affitto. Per l’inquilino è prevista la riduzione del canone d’affitto; per il proprietario la copertura del 100% del mancato introito (per un massimo di 1.500 €).
Possono presentare la domanda di rinegoziazione gli inquilini che, al momento della presentazione della domanda, hanno i seguenti requisiti:
• La cittadinanza Italiana oppure di uno Stato appartenente all’Unione europea oppure di uno Stato non appartenente all’Unione europea ma abbiano un permesso di soggiorno di durata di almeno un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• Un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore a 35.000€;
• Essere titolare o contitolare del contratto di affitto. Non è necessario essere residente nell’alloggio;
• Avere un contratto d’affitto a uso abitativo registrato regolarmente da almeno un anno;
• Contratto di affitto registrato alla Agenzia delle Entrate.
Per presentare domanda, proprietari e inquilini devono rivolgersi al Comune in cui si trova l’alloggio o alle eventuali organizzazioni degli inquilini e dei proprietari aderenti che abbiano sottoscritto appositi protocolli e/o accordi con il Comune o il Distretto di riferimento, anche a livello territoriale.
Proroga delle bollette
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha confermato la proroga della sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti per le utenze e le forniture situate nei Comuni individuati dall’Allegato 1 al DL 61/23 (Decreto Alluvione). La sospensione è istituita per un periodo di 4 mesi (dal 1° maggio al 31 agosto 2023). È possibile anche richiedere la rateizzazione senza l’applicazione di interessi degli importi sospesi per un periodo minimo di 12 mesi. La sospensione si applica, inoltre, alle morosità per gli inadempimenti, anche quelle verificatesi prima degli eventi alluvionali.