
La dichiarazione di adesione va presentata entro il 30 aprile
Chi ha debiti con il fisco (o con i comuni ad esempio per le contravvenzioni) può procedere alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile prossimo, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet. Di fatto. Si paga solo il debito senza sanzioni o interessi.
Con la legge n. 197/2022 è stata prevista la possibilità di pagare in forma agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti “Rottamazioni” che risultano scadute per mancati pagamenti. Chi aderisce alla definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano, invece, nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad AdER mediante posta elettronica
certificata.
L’esito
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:
• accoglimento della domanda, contenente:
▪ l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata
(“Rottamazione-quater”);
▪ la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di
presentazione della domanda di adesione;
▪ i moduli di pagamento precompilati;
▪ le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto
corrente;
• diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Il pagamento
L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2023) oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.