
Per il Tar del Lazio Eco della Stampa e Data stampa non possono riprodurre pagine e articoli protetti dalla “riproduzione riservata”
La rassegna stampa con riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione, è illegittima. Il Tribunale amministrativo del Lazio ribadisce in una nuova sentenza quanto già aveva stabilito a metà aprile respingendo due ricorsi proposti da l’Eco della Stampa e conferma il principio nei confronti di un ricorso presentato da Data Stampa, l’altra grande agenzia di media monitoring italiana che, con l’Eco della stampa, rappresentano circa il 70% del giro d’affari di questo mercato. In particolare, Data stampa contestava, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti con i quali l’Agcom le ordinò di provvedere alla rimozione dal proprio servizio di rassegna stampa delle opere digitali di carattere editoriale consistenti negli articoli delle società editrici RCS Mediagroup, Editoriale Domani, L’Unione Sarda, Sesaab e Società Editrice Sud, tutte associate alla Federazione Italiana Editori Giornali, recanti la clausola di riproduzione riservata, intimandole anche di interromperne la riproduzione.
I giudici, concentrandosi sul tema della violazione della legge sul diritto d’autore, hanno ribadito che “la rassegna stampa (fatta come la fa la ricorrente) con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione è illegittima”. Ne consegue, quindi, che Agcom “ha correttamente posto alla base dell’ordine di rimozione la considerazione che la riproduzione integrale degli articoli, senza licenza, costituisce violazione delle norme sul diritto d’autore”. Il Tar, quindi, non cambia idea: e così come era avvenuto per il ricorso dell’Eco della Stampa, i giudici, appurata la legittimazione dell’Agcom a intervenire sul punto, si sono concentrati sul tema della violazione della legge sul diritto d’autore. E su questo aspetto il Tar ha ribadito che la riproduzione integrale degli articoli, senza licenza, costituisce violazione delle norme sul diritto d’autore. La sentenza rafforza la posizione degli editori in una battaglia legale che dura da più di 10 anni.