Per le imprese obbligo di domicilio digitale

Per chi ha già un indirizzo Pec nessun nuovo adempimento

Si avvicina il termine del 1° ottobre 2020 entro cui tutte le imprese devono comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, nuova e più ampia definizione che va a sostituire quella di PEC, cioè l’indirizzo di posta elettronica certificata. Il cosiddetto “Decreto semplificazioni” (decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120), ha stabilito, infatti, che da tale data è necessario avere un domicilio digitale per potere fare impresa.

Naturalmente, le imprese che hanno già un indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese, non dovranno comunicare nulla, purchè questo sia valido, attivo e nella loro esclusiva disponibilità. Ciò significa che le imprese dovranno verificare il corretto funzionamento dell’indirizzo PEC e provvedere, in caso contrario, a regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese. Va precisato che l’iscrizione dell’indirizzo PEC nel registro delle imprese e/o le sue eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L’obbligo di iscrizione dell’indirizzo PEC nel Registro delle Imprese era già stato introdotto 12 anni fa per le società ed esteso 4 anni dopo alle imprese individuali, ma il Dl 76/2000 prevede, in particolare, sanzioni amministrative, l’attribuzione al Conservatore del Registro delle imprese del compito di cancellare d’ufficio le PEC inattive, con conseguente assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo digitale. Per le imprese che non regolarizzeranno la propria posizione entro la data del 1° ottobre, la normativa prevede una sanzione amministrativa, oltre all’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale attivo. La legge ha anche inasprito gli importi della sanzione ordinariamente prevista: per le società, la misura prevista dall’art. 2630 del codice civile raddoppia e l’importo va da un minimo di 206,00 a un massimo di 2064,00 euro; per le imprese individuali la misura prevista dall’art. 2194 del codice civile triplica e gli importi vanno da un minimo di 30,00 euro a un massimo di 1548,00 euro.

Arriva il domicilio digitale

La novità più importante introdotta dal Dl 76/2000 è il concetto di “domicilio digitale”; ciò significa che la PEC diventa una vera e propria sede sul web, accessibile gratuitamente da chiunque, pubbliche amministrazioni e privati, sia dal Registro delle Imprese, anche tramite la pagina web registroimprese.it, sia dal servizio inipec.gov.it. È, perciò, di estrema importanza che le imprese tengano monitorata la propria casella PEC, in quanto, per legge, un messaggio di PEC si dà per notificato nel momento della semplice consegna del plico informatico al server di posta del destinatario, e non nel momento della effettiva apertura dello stesso.