
Le Camere di Commercio ricordano l’adempimento e le nuove regole in vigore dal 21 settembre 2020
Dopo il 21 settembre 2020 tutte le bilance possedute da prima dell’entrata in vigore del Regolamento (21 settembre 2017) dovranno aver superato almeno una verificazione periodica. In sintesi le bilance per la vendita al pubblico con contrassegno di verifica in scadenza, debbono essere dotate del libretto metrologico e verificate nei termini prescritti; è possibile “liberare” la bilancia dagli obblighi previsti dal Regolamento attraverso la dichiarazione di dismissione, per quegli strumenti il cui utilizzo sia definitivamente cessato, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di fine utilizzo. Dal 21 settembre, pertanto, a fronte di comunicazione proveniente da organismo di verificazione che attesti la verifica periodica di bilancia non ancora registrata nell’archivio informatico, l’Ufficio Metrico delle Camere di Commercio, come di consueto, chiederà al titolare dello strumento di presentare la “dichiarazione di inizio utilizzo”, ma, qualora nella dichiarazione sia attestato l’utilizzo della bilancia in data precedente al 21 settembre 2017, l’Ufficio sarà obbligato ad accertare in quale data è stata effettuata la precedente verifica periodica. Ciò, per verificare il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento ed eventualmente applicare le sanzioni pensate per verifiche richieste tardivamente. Infatti, se lo strumento è stato messo in servizio prima del 21 settembre 2017, dovrebbe avere superato almeno un’altra verificazione periodica. Se fosse stato messo in servizio dopo quella data, varrà in ogni caso il termine di 30 giorni dalla data di inizio utilizzo, il cui mancato rispetto è parimenti sanzionato.
La verifica
La verifica periodica delle bilance è importante per certificare il corretto funzionamento di questi strumenti di pesatura, utilizzati nel rapporto con terzi per determinare la quantità e/o il prezzo nelle transazioni commerciali. Inoltre, si mantiene nel tempo la loro affidabilità, per garantire l’utilizzo di strumenti affidabili e precisi. Per questo, conoscere le normative relative agli strumenti metrici utilizzati, come le bilance, è obbligatorio e non rispettarle può fare incorrere in sanzioni e blocchi di utilizzo. Agli Ispettori degli Uffici Metrici delle Camere di commercio è affidata la competenza per il controllo dell’avvenuta verifica periodica. Per superare senza problemi un controllo dell’Ufficio Metrico in tal senso, vi sono alcuni aspetti a cui prestare attenzione. Innanzi tutto, va ricordato che alla Camera di commercio deve essere comunicato, non solo l’utilizzo di nuovi strumenti metrici, ma anche la dismissione degli strumenti. La comunicazione può essere fatta in via telematica tramite la modulistica presente sul sito della Camera di commercio della Romagna, e il termine previsto è sempre di 30 giorni. In generale, la periodicità delle bilance decorre dalla data della sua messa in servizio (o dalla data dell’ultima verificazione periodica per gli strumenti che abbiano alle spalle almeno una verifica periodica), e il possessore deve richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni prima della scadenza.
Cosa cambia dal 21 settembre
Si consideri inoltre che, a partire dal 21 settembre 2020, tutte le bilance utilizzate prima dell’entrata in vigore del Regolamento, normalmente dovrebbero essere dotate del “Libretto Metrologico”, un documento rilasciato dall’organismo che effettua la verifica periodica triennale e che descrive tutte le verifiche e riparazioni effettuate in precedenza. La mancanza del libretto è giustificata solo se il titolare dello strumento dimostra di avere già fatto denuncia (di smarrimento/furto/distruzione). Una raccomandazione importante è quella di controllare la continuità dei contrassegni di verifica periodica, in modo che non trascorrano mai più di tre anni tra le date apposte su due contrassegni di verificazione periodica successivi.