Uomo alla guida
(foto Shutterstock.com)

Varate con Dpcm il 26 aprile 2020

Una sintesi delle disposizioni varate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020 a proposito delle misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale in vigore dal 4 al 17 maggio 2020.

Spostamenti all’interno della Regione

Gli spostamenti sono uno degli aspetti più attesi per il 4 maggio, saranno consentiti per i seguenti motivi:

  • comprovate esigenze lavorative
  • per motivi di salute
  • situazioni di necessità, compresa la possibilità di incontrare congiunti alle seguenti condizioni: rispetto del divieto di assembramento, rispetto del distanziamento, utilizzo di mascherine.

Rimangono le autocertficazioni

Spostamento fuori Regione

  • E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati.
  • Gli spostamenti sono consentiti per:
    • comprovate esigenze lavorative
    • di assoluta urgenza
    • motivi di salute
    • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimangono le autocertficazioni

Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)

  • Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

  • Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.

Assembramenti

  • Divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
  • Il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Parchi gioco per bambini

  • Chiusi

Attività ludica o ricreativa all’aperto

  • Non consentita

Attività sportiva

Individuale

  • Con accompagnatore per minori e persone non completamente autosufficienti
  • Nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri

Attività motoria

Individuale

  • Con accompagnatore per minori e persone non completamente autosufficienti
  • Nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro

Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati

  • Sospesi

Sessioni di allenamento discipline sportive individuali (per le discipline collettive verbalmente comunicato l’avvio dopo il 18 maggio)

Consentite per:

  • atleti professionisti
  • atleti non professionisti
  • riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali

alle seguenti condizioni:

  • rispetto delle norme di distanziamento sociale
  • senza alcun assembramento
  • a porte chiuse

(Verranno emanate apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva)

Impianti nei Comprensori sciistici

  • Chiusi

Manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

  • Sospese

Cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

  • Attività sospesa

Luoghi di culto

Aperti se sono adottate misure organizzative tali da:

  • evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi
  • garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro

Cerimonie civili e religiose

  • Sospese

Cerimonie funebri

Consentite:

  • l’esclusiva partecipazione di congiunti
  • fino a un massimo di quindici persone
  • con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto,
  • indossando mascherine protettive
  • rispettando rigorosamente la misura sicurezza interpersonale di 1 metro

Musei e altri istituti e luoghi della cultura 

  • Apertura al pubblico sospesa

Pubblica istruzione di ogni ordine e grado

  • Attività sospesa
  • Attività didattica a distanza

Riunioni

  • Svolte con modalità di collegamento da remoto

Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

  • Attività sospesa

 

Qualcosa dunque si muove, anche se con una prudente lentezza giudicata da alcuni eccessiva, nell’allegato consultabile una semplice tabella che vi mostrerà tutto ciò che cambia (o rimane immutato) per questo inizio di Fase 2 fra attività commerciali al dettaglio, mercati, attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), attività inerenti servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti), servizi bancari, finanziari, assicurativi, attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese, lavoro pubblico e privato. E poi ancora, misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali e misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale.