
La nuova Ordinanza del Sindaco Fabbri dispone l’obbligo nei luoghi accessibili al pubblico
A partire da domani mercoledì 20 maggio ogni volta ci si recherà fuori dell’abitazione o ci si troverà in esercizi commerciali o in altri luoghi al chiuso accessibili al pubblico, sarà obbligatorio fare uso di mascherine (o altre forme precauzionali) per proteggere se stessi e gli altri da un eventuale contagio. Questo il provvedimento, inserito nell’ambito delle misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, è contenuto in un’Ordinanza emanata oggi, 19 maggio, al secondo giorno dall’apertura delle attività commerciali, dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri. La stessa prevede inoltre i casi nei quali l’uso del presidio sanitario non è obbligatorio.
“Questa nuova Ordinanza – spiega il sindaco Alan Fabbri - è un modo per tutelare la salute di tutti, per fronteggiare nuovi possibili contagi e al tempo stesso garantisce la libertà dei cittadini di andare in ogni luogo pubblico del territorio. Faremo il possibile per controllare gli eventuali assembramenti di persone, come purtroppo è accaduto nei giorni scorsi in alcune piazze cittadine, situazioni che vanno sempre evitate con la collaborazione di tutti, per scongiurare la diffusione del virus. E’ ovvio – precisa il sindaco Fabbri – che nei dehor dei locali, per le persone che stanno consumando bibite o altro tipo di alimenti nel rispetto dei decreti governativi e regionali, non c’è obbligo di mascherina. Questo provvedimento è stato adottato anche dalla Regione Veneto, con la quale in queste ore abbiamo riattivato anche la possibilità di poter raggiungere e incontrare i congiunti“.
L’ordinanza stabilisce pertanto che: (…) con decorrenza 20 maggio 2020 e sino a nuova ordinanza di revoca che ogniqualvolta ci si rechi fuori dell’abitazione o ci si trovi in esercizi commerciali o in altri luoghi al chiuso accessibili al pubblico siano adottate tutte le misure precauzionali adeguate a proteggere se stessi e gli altri dal contagio, indossando obbligatoriamente la mascherina o comunque qualunque altra idonea protezione delle vie respiratorie, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.
È obbligatorio il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali.
Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di attività motoria e sportiva. (…)
In allegato il testo completo dell’ordinanza sindacale.