
In vigore fino al 7 gennaio
Proseguirà fino a martedì 7 gennaio 2020 compreso la validità nel territorio comunale di Ferrara delle misure emergenziali, per il miglioramento della qualità dell’aria a causa del protrarsi dei superamenti, nei giorni scorsi, del valore limite giornaliero di PM10 nell’aria. Le misure emergenziali sono in vigore dal 31 dicembre scorso ed il Bollettino Liberiamolaria di oggi, 2 gennaio 2020, a cura di Arpae, mostra come l’allerta smog renda necessarie le limitazioni.
La prossima uscita del Bollettino regionale sulla qualità dell’aria è prevista per il 7 gennaio 2020 (essendo lunedì 6 gennaio giornata festiva). Le misure mergenziali allerta smog restano infatti in vigore fino al giorno di controllo successivo incluso.
I provvedimenti e le limitazioni:
– il divieto di circolazione per tutti i veicoli a benzina pre euro e euro 1; i diesel pre euro, euro 1, euro 2, euro 3 e euro 4 e i ciclomotori e motocicli pre euro (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4);
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
Inoltre VIETATO:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò, barbecue e fuochi d’artificio), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < a 4 stelle.