Polizia stradale (foto di repertorio)

Il programma dall’8 al 14 settembre, in un’ottica di prevenzione

“Una costante ed incisiva azione di repressione dei comportamenti illeciti da parte degli organi di polizia determina un effetto maggiore se accompagnata da un’opera di collaborazione fra cittadini ed istituzioni”. Così la Polizia Stradale di Ferrara spiega la propria “filosofia”, improntata “prevalentemente” sulla prevenzione. Si tratta di un’opera di sensibilizzazione, su tutti i fronti, anche di grande valore sociale.

 

“Muovendo da tali premesse, il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha impartito apposita direttiva volta a dare comunicazione agli organi di informazione, con cadenza settimanale, dei servizi mirati al contrasto della velocità, indicando la strada ed il giorno in cui i servizi sono stati programmati, nonché delle sanzioni previste per le conseguenti violazioni. L’obiettivo finale – continua la Polstrada – è quello comunque di svolgere un’attività preventiva oltre che repressiva, affinché si diffonda nell’opinione pubblica il convincimento che i comportamenti imprudenti vanno evitati non per il timore di un eventuale sanzione, quanto piuttosto per le conseguenze che possono derivare in caso di incidente stradale causato dalla violazione della norma.

 

Si segnala inoltre che attraverso il sito Web della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/pds/stradale/autovelox/lista-autovelox.htm, ogni lunedì mattina, l’attività programmata, a livello nazionale,  è resa disponibile al pubblico.

 

Ecco la programmazione dei servizi di controllo della velocità nella settimana dall’8 al 14 settembre.

 

08/09/2014 R.A.42/08 Ferrara/Portogaribaldi

 

 

08/09/2014 S.S. 309 Romea 

 

10/09/2014 S.S. 42/08 Ferrara/Portogaribaldi

 

10/09/2014 R.A. 309 Romea 

 

11/09/2014 S.S. 42/08 Ferrara/Portogaribaldi

 

11/09/2014 R.A. 309 Romea 

 

13/09/2014 S.S.42/08 Ferrara/Portogaribaldi

 

13/09/2014 R.A. 309 Romea 

 

Le sanzioni previste dal Codice della Strada in caso di superamento del limite di velocità massimo imposto dall’ente proprietario della strada

 

1) Chiunque (…) supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41 a Euro 168 (articolo 142 comma 7 CdS).

 

2) Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 168 a Euro 674 (articolo 142 comma 8 CdS). Per questa infrazione il punteggio della patente di guida sarà decurtato di 3 punti (I punti sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente all’1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore – articolo 126 bis CdS).

 

3) Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 Km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 527 a Euro 2.108. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (…). (articolo 142 comma 9 CdS). Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi (…). (articolo 142 comma 12 CdS).

Per questa infrazione il punteggio della patente di guida sarà decurtato di 6 punti (I punti sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente all’1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore – articolo 126 bis CdS).

 

4) Chiunque supera di oltre 60 Km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 821 a Euro 3.287. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi (…). (articolo 142 comma 9bis CdS). Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente (…). (articolo 142 comma 12 CdS). Per questa infrazione il punteggio della patente di guida sarà decurtato di 10 punti (I punti sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente all’1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore – articolo 126 bis CdS).

 

5) Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9bis sono commesse alla guida di uno dei seguenti veicoli:

-)   autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 (espolosivi);

                   -)  autotreni, autoarticolati e autosnodati;

-)  autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t.;

-)   autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. e fino a 12 t.;

-)   autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t. se adoperati per il trasporto di persone (a seguito di apposita autorizzazione);

-)  mezzi d’opera.

   le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. (…). (articolo 142 comma 11 CdS).

 

Le sanzioni previste dal Codice della Strada in caso di superamento del limite di velocità massimo imposto dall’ente proprietario della strada; dal 08.08.2009, nella fascia oraria dalle 22 alle 07, sono aumentate di un terzo (1/3).

 

Con la pubblicazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione  del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, dal 21.08.2013 sono entrate in vigore le disposizioni che introducono la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada solo se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Lo sconto del 30 per cento NON si applica a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito e alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In ogni caso sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento scontato è ammesso e l’importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.